Come funziona la successione di una Polizza TCM


giovane coppia sposata passeggia in una strada di un piccolo borgo italiano

Premessa

Questa pagina vuole dare un’informazione esaustiva sul tema della successione di una polizza tcm. L’argomento è complesso anche solo quando si affrontano normative e burocrazia italiana, ma spero di offrire in questo articolo, una base conoscitiva utile per sapere come agire.

Vediamo innanzitutto in breve, cos’è una Polizza TCM.

Una polizza vita TCM è un contratto tra l’assicurato e una compagnia assicurativa che prevede il versamento di un capitale al beneficiario alla morte dell’assicurato.

Beneficiario designato

Il beneficiario della polizza TCM può essere designato direttamente nel contratto, oppure con una comunicazione successiva all’assicurazione. La designazione del beneficiario può essere fatta anche per testamento. In questo caso, la designazione deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile.

Se il beneficiario non è indicato

Se il contratto di polizza TCM non indica il beneficiario, il capitale della polizza TCM viene erogato agli eredi legittimi dell’assicurato.

Ora vediamo come la normativa italiana regola la successione di una Polizza TCM, iniziando a puntualizzare la diversità tra l’indennizzo di un capitale dovuto dalla Polizza vita TCM e la successione di un patrimonio.

In particolare:

L’indennizzo della polizza vita non entra in successione.
L’indennizzo è acquisito dal beneficiario per diritto proprio, sulla base del contratto di assicurazione.
L’indennizzo non è soggetto all’imposta di successione.
L’indennizzo è escluso dal computo delle quote del patrimonio ereditario spettante agli eredi.
I premi versati dal defunto in vita si considerano donazione in favore del beneficiario della polizza.
Se il defunto in vita, pagando i premi, ha intaccato la legittima, gli eredi legittimari possono far dichiarare la lesione della legittima e pretendere dal beneficiario della polizza una somma che reintegri la legittima.
La ripartizione dell’indennizzo tra più beneficiari indicati nella polizza genericamente come eredi avviene in parti uguali e non in proporzione delle quote ereditarie.
La rinuncia all’eredità non esclude il diritto all’indennizzo della polizza.

Quale la differenza tra Diritto Inter Vivos e Mortis Causa


Importante distinguere che la polizza vita TCM è considerata un atto inter vivos (tra vivi), il che significa che il beneficiario acquisisce un diritto diretto e personale sui vantaggi dell’assicurazione, indipendentemente dall’asse ereditario. Questo diritto si consolida al momento del decesso dell’assicurato, ma origina dal contratto stipulato precedentemente.

Implicazioni per gli eredi e il beneficiario


Gli eredi non hanno diritto di rivalersi sulla somma liquidata dalla polizza vita TCM, poiché questa non rientra nell’asse ereditario. Questo principio è confermato dal codice civile italiano (art. 1920, comma 3) e dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione sentenza n. 26606 del 2016).

Cosa succede se il beneficiario premuore

La quota dell’indennizzo spettante all’erede premorto non andrà ad accrescere la quota degli altri eredi del contraente ma dovrà essere liquidata in favore degli eredi del premorto, secondo le regole della rappresentazione.
Infatti, secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11421/2021, l’indennizzo va diviso tra gli eredi beneficiari in parti uguali e non in proporzione delle quote ereditarie.

Ad esempio, se Tizio ha stipulato una polizza vita con beneficiari gli eredi legittimi, che sono la moglie e i figli Caio e Sempronio, alla morte di Tizio l’indennizzo della polizza verrà diviso in tre parti uguali, una parte andrà alla moglie, una parte al figlio Sempronio e la parte di Caio andrà ai suoi figli.

Questa interpretazione è coerente con il principio secondo cui l’indennizzo della polizza vita non rientra nella successione. Infatti, se l’indennizzo dovesse essere diviso in proporzione delle quote ereditarie, si determinerebbe una confusione tra l’indennizzo e la successione, che invece devono essere considerati due istituti separati.

Polizze Vita e lesione di legittima

Nel caso di contestazioni relative alla lesione della quota di legittima, il beneficiario non è tenuto a restituire la somma ricevuta dall’assicurazione, ma potrebbe essere richiesto di rimborsare i premi versati dall’assicurato se considerati donazioni indirette eccedenti la quota disponibile.

Quale la Tassazione al beneficiario nella Polizza vita TCM?

Le polizze caso morte sono generalmente esenti da imposta di successione.

Tuttavia, ai fini fiscali, è importante distinguere tra due tipologie di polizze:

1. Polizze a rischio puro:

  • Prevedono il pagamento di un capitale ai beneficiari in caso di morte dell’assicurato.
  • Non sono soggette ad alcuna imposta, né IRPEF né imposta di successione, in quanto il capitale erogato non rappresenta un’eredità, ma un risarcimento del danno.

2. Polizze miste:

  • Combinano il rischio puro con la componente di investimento.
  • Prevedono il pagamento di un capitale ai beneficiari in caso di morte dell’assicurato e/o la corresponsione di una rendita vitalizia all’assicurato stesso in caso di sopravvivenza.
  • Sono soggette ad imposta di successione per la quota del capitale che eccede il valore di riscatto della polizza alla data del decesso.

Inoltre, in caso di liquidazione del capitale ai beneficiari, si applica la seguente tassazione:

  • Redditi di capitale:
    • Se il premio annuale è inferiore a 5.164,57 euro, non si applica alcuna imposta.
    • Se il premio annuale supera 5.164,57 euro, l’imposta sostitutiva è del 26% sulla differenza tra il capitale liquidato e i premi versati.
  • Imposta sulle successioni:
    • Non si applica se il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta (figli, genitori, nonni).
    • Si applica se il beneficiario è un parente collaterale (fratelli, nipoti, zii) o un estraneo, con aliquote progressive che variano in base al grado di parentela e all’importo del capitale ereditato.
  • La normativa specifica:
  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986)
  • Imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346/1990)

Documentazione necessaria

Per la liquidazione del capitale della polizza TCM in caso di morte dell’assicurato, l’assicurazione richiede la seguente documentazione:

  • Certificato di morte dell’assicurato;
  • Copia del contratto di polizza TCM;
  • Copia della designazione del beneficiario, se presente.

La Polizza vita TCM è insequestrabile e impignorabile?

La polizza vita TCM, come tutte le polizze vita, è insequestrabile e impignorabile. Ciò significa che il capitale della polizza non può essere pignorato o sequestrato dai creditori dell’assicurato, né in caso di morte dell’assicurato né in caso di vita dell’assicurato.

La base normativa di tale insequestrabilità e impignorabilità è l’articolo 1923 del Codice civile, che prevede che “i premi pagati per l’assicurazione sulla vita non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che si tratti di premio dovuto per un contratto di assicurazione stipulato per frode ai creditori”.

La giurisprudenza ha poi confermato questa disposizione, affermando che la polizza vita è un contratto avente natura previdenziale e non patrimoniale, e che quindi il capitale della polizza non può essere considerato un bene suscettibile di esecuzione forzata.

In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che:

  • “Il capitale di una polizza vita non è soggetto a sequestro o pignoramento, in quanto l’indennizzo previsto dal contratto di assicurazione sulla vita è destinato a garantire ai beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, un’assistenza economica che non può essere pregiudicata dai creditori del medesimo” (Corte di Cassazione, sentenza n. 15719/2015).
  • “I premi versati per l’assicurazione sulla vita non sono soggetti a sequestro o pignoramento, in quanto costituiscono una forma di previdenza privata che non può essere pregiudicata dai creditori dell’assicurato” (Corte di Cassazione, sentenza n. 12818/2015).

Eccezioni alla insequestrabilità e impignorabilità

L’insequestrabilità e impignorabilità della polizza vita TCM non è assoluta, ma è soggetta a due eccezioni:

In caso di frode ai creditori.

Se la polizza vita è stata stipulata con l’intenzione di frodare i creditori, il capitale della polizza può essere pignorato o sequestrato.

In caso di mancato pagamento dei premi.

Se l’assicurato non paga i premi della polizza, l’assicurazione può recedere dal contratto e richiedere il pagamento del premio dovuto. In questo caso, il capitale della polizza può essere pignorato o sequestrato per il pagamento del premio.

Conclusioni

Comprendere la dinamica della successione relativa alle polizze vita TCM è fondamentale per garantire che i piani di protezione finanziaria si realizzino come desiderato, soprattutto in un momento così delicato come quello della perdita di una persona cara. Queste polizze rappresentano non solo uno strumento di sicurezza finanziaria ma anche un mezzo di trasferimento patrimoniale chiaro, diretto e esente da oneri successori.

La chiave per una corretta gestione e una serena trasmissione dei benefici sta nella corretta designazione del beneficiario e nella comprensione delle implicazioni legali e fiscali. È essenziale che sia i contraenti sia i beneficiari siano pienamente informati sui diritti e sui doveri che derivano da queste polizze, così come sulle loro potenziali implicazioni all’interno del più ampio contesto della successione.

Inoltre, l’assenza di tasse di successione sul capitale ricevuto rende le polizze vita TCM uno strumento strategico nella pianificazione patrimoniale, offrendo una soluzione per trasferire risorse senza impattare negativamente sull’asse ereditario e garantendo al beneficiario una liquidità immediata.

Concludendo, è fondamentale ricordare l’importanza di una consulenza professionale per comprendere le complessità della successione e delle polizze vita. Un esperto può offrire una guida preziosa per comprendere le normative in continua evoluzione e per fare scelte informate che rispettino le intenzioni del contraente e tutelino gli interessi del beneficiario.

beatrice serughi consulente assicurativa

Beatrice Serughi

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